Giungono segnalazioni di COMUNICAZIONI di permessi per morivi familiari e/o personali negati da diversi Dirigenti Scolastici.
A tal proposito la UIL Scuola di Prato offre assistenza sindacale e legale gratuita ai propri iscritti, nel caso in cui dovessero scontrarsi con un diniego relativo alla suddetta fruizione.
Un pò di storia:
COSA DICE IL CONTRATTO?
Il permesso per motivi personali o familiari è espressamente previsto per il personale docente, educativo ed ATA dagli artt. 15/2 e 19/7 del CCNL comparto Scuola. L’ 15, comma 2 del CCNL comparto Scuola prevede che il personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo indeterminato ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, (solo) i docenti possono fruire di sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma. Il comma 7 dell’art. 19prevede che al personale assunto a tempo determinato sono attribuiti sei giorni di permessi non retribuiti per le stesse motivazioni previste dall’art. 15 comma 2 (motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione).
ALCUNE SENTENZE…
Il Tribunale di Velletri, con Sentenza n. 378/2019 pubblicata il 05/03/2019, a seguito di un ricorso promosso dalla UIL Scuola, riconosce ad un docente il diritto a fruire, al posto dei sei giorni di ferie, ai sensi dell’art.13, comma 9 del CCNL scuola, di sei giorni di permesso retribuito per motivi familiari e personali senza la necessità che vi sia un atto di concessione da parte del Dirigente Scolastico. Il Tribunale di Cuneo con la sentenza n.15 del 28 gennaio 2020, avvalora quanto più volte sostenuto dalla nostra rivista, ovvero che la legge di bilancio 2013 all’art. 1 comma 54 si riferisce solamente alle ferie fruibili con l’art.13 del CCNL e in nessun modo abroga l’art.15 comma 2 e il suo ultimo periodo. Per cui è acclarato che i giorni di permesso retribuito possono essere fruiti fino ad un massimo di nove giorni e non solo tre come credono alcuni DS.
Il Tribunale di Milano ha cancellato, con sentenza n.2272 dell’ottobre 2019, una sanzione disciplinare inflitta da un dirigente scolastico ad un docente che si era assentato da scuola dopo avere comunicato alla scuola la fruizione di alcuni giorni di permesso retribuito per motivi personali.
PUO’ IL DIRIGENTE RIFIUTARE IL PERMESSO?
Il permesso per motivi personali o familiari non è subordinato alla discrezionalità del dirigente scolastico o alle “esigenze dell’amministrazione”, trattandosi di un diritto soggettivo del dipendente sul quale non può essere esercitata alcuna discrezionalità da parte dell’Istituzione scolastica. La norma infatti riconosce al lavoratore uno specifico diritto soggettivo alla fruizione dei permessi per motivi familiari o personali, senza in alcun modo prevedere, direttamente o indirettamente, alcuna possibilità del datore di lavoro pubblico di impedire, limitare o solo di ritardare l’esercizio di questo diritto, anche in presenza di particolari e rilevanti ragioni organizzative e funzionali.