Il funzionario chiamato a sostituire un collega assente per più di 90 giorni potrà rifiutare l’incarico?
No, perché l’ipotesi di Contratto istituisce, di fatto, la reggenza obbligatoria.
L’art. 57 comma 3 dell’ipotesi di CCNL prevede, in prima ipotesi, l’assegnazione da parte dell’Ambito Territoriale dell’incarico di sostituzione ad un Funzionario privo di incarico di funzionario in servizio presso la stessa o diversa istituzione scolastica (il che è irrealizzabile in mancanza di un organico dei Funzionari senza incarico di Elevate Qualificazioni).
In seconda ipotesi, che sarà la norma, l’ incarico è conferito ad interim e non sarà rifiutabile. L’indennità di direzione pagata al 100% sarà completamente a carico del Fondo di Istituto dell’istituzione scolastica presso cui è conferito l’incarico.